dom05202012

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Ministero dell'economia e delle finanza

Colf e badanti: in pensione i codici “RINT” e “REXT”

Soppressione dei codici tributo “RINT” e “REXT”L’agenzie dell’entrate ha disposto la soppressione dei codici “RINT” e “REXT” che consentivano  il versamento, tramite modello “F24 Versamenti  con elementi identificativi”, del contributo forfetario per la “dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie” di cui all’articolo 1-ter del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Circolare del 3 febbraio 2009 bonus famiglia proroga al 31 marzo 2009

Circolare del 3 febbraio 2009 bonus famiglia proroga al 31 marzo 2009
Con la circolare n. 2 del 3 febbraio 2009, l'Agenzia delle Entrate, proroga al 31 marzo 2009 l'erogazione, da parte dei datori di lavoro ed enti pensionistici dell'una tantum da 200 a mille euro a sostegno dei redditi prevista dalla manovra anticrisi (articolo 1 del D.L. n. 185/08, convertito dalla Legge n. 2/09).
Il bonus famiglia si rivolge ai nuclei familiari con persone disabili, anche se non si tratta dei figli del richiedente, ed agli extracomunitari, purché residenti in Italia, anche se i familiari a carico vivono all'estero.
In particolare per beneficiare del bonus, il richiedente deve essere residente in Italia. Per gli altri componenti della famiglia, invece,non è richiesta la residenza nel Territorio dello Stato. In particolare, il richiedente extracomunitario, per i componenti del nucleo familiare residenti all’Estero deve essere in possesso della documentazione utilizzata per attestare lo status di familiare a carico.

 

Circolare Min. Economia e Finanze n. 19 del 10 luglio 2008 Livelli reddito assegno nucleo familiare

La Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la n. 19 del 10 luglio 2008, procede alla rivalutazione annua dei livelli di reddito familiare e relative maggiorazioni in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno precedente.